19 novembre 2014

 

«Il Paesaggio è un bene primario e assoluto: prevale su leggi, piani di sviluppo economico e urbanistici».

Irpinia_paesaggio La nostra Costituzione, più la leggiamo, più la confrontiamo con le altre, e più ci rendiamo conto che è davvero “la più bella del Mondo”. E pur essendo stata pensata e scritta quando la parola “ecologia” non era di moda, riserva sorprendentemente alla tutela dell’Ambiente un ruolo importantissimo, unico tra le Carte costituzionali. Peccato, soltanto, che non sia rispettata e attuata dai cittadini, dagli amministratori di Regioni e Comuni, e dai politici.

L’indifferenza al paesaggio e all’ambiente è comune in Italia. Altro che “Casta”, i professionisti della politica non vengono da un Paese diverso e lontano che ci tiranneggia e dilapida i nostri soldi, ma sono quei cittadini italiani che amano il Potere e-o le ricchezze che ne derivano, e perciò si danno alla lucrosa carriera politica-amministrativa. Per loro, Natura e territorio sono spesso solo fastidiosi impedimenti all’uso elettorale del consumo del territorio e delle inutili Grandi Opere, ai lauti guadagni, spesso illeciti, legati alle urbanizzazioni, al cemento, alle “qualificazioni”, alle “ristrutturazioni”, ai finti restauri.

Così l’Italia distrugge suolo e ambiente naturale. Un territorio che non è quello dell’Arizona o della Mongolia, dove permangono vasti spazi desertici o poco costruiti, ma è molto limitato, e per di più è stato già abbondantemente antropizzato da una grande civiltà, e quindi costruito, e in muratura già quando gli altri popoli costruivano in legno, almeno a partire da 2500 anni fa. Quindi il territorio italiano è giù saturo, troppo costruito, troppo ricco di strade e di cemento. Tra case abbandonate nei Centri storici vuoti, orribili casacce delle periferie e penose casette in stile finto-rustico immerse nelle campagne, spesso abusive, si stimano in Italia circa 25 milioni di case esistenti. Ebbene, oltre la metà, cioè 13 milioni di case, sono stati costruite negli ultimi 60 anni. E meno figli fanno gli Italiani, più case costruiscono, paradossalmente. In barba al Paesaggio.

Unico Paese al Mondo, però, noi abbiamo la difesa del paesaggio tra i primi compiti dello Stato, addirittura nei primissimi articoli, tra i 12 “Principi fondamentali”, cioè prima ancora dei Diritti e Doveri e dell’Ordinamento dello Stato. Veramente incredibile, oggi, con la marmaglia che abbiamo al Potere, del resto meritatissima dalla gente qualunque che si vede in giro (dai bar alla tv). Ma per farsi perdonare questo stupendo colpo d’ala dei Padri Costituenti (tra i quali c’era gente come Croce ed Einaudi), quei cafoni sottoculturali dei cittadini italiani, mai contrastati anzi incoraggiati dai politicanti, dagli anni 50 a oggi hanno cercato in tutti i modi di ignorare, alterare, violentare e distruggere lo stupendo Paesaggio italiano, come anche l’arte, la cultura, il patrimonio storico, la scienza:

Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Questa norma costituzionale che il Mondo ci invidia non è stata scritta per caso, ma riprende il filone costituito dalle due leggi Bottai del 1939 a protezione delle bellezze naturali, che a loro volta riprendevano la legge Croce, presentata dal filosofo quando era ministro della Cultura nel Governo Nitti, nel 1920. E prima c’erano stati numerosi altri tentativi legislativi. Insomma, l’art. 9 deriva da una linea giuridico-culturale italiana: non ci fu bisogno di ricorrere a un articolo della Costituzione di Weimar come pure era stato proposto ai lavori preparatori da alcuni Costituenti.

Per fortuna, la Magistratura ogni tanto si ricorda di questo nostro bellissimo articolo. Sarà lenta, contraddittoria e poco efficiente, ma non sono state poche negli ultimi tempi le esemplari sentenze sull’ambiente, la natura e il paesaggio che ristabiliscono il giusto ordine di priorità tra la tutela fondamentale del territorio e le attività umane. Non solo da parte della Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato, supremo organo giurisdizionale del diritto amministrativo, quello cioè che regola i rapporti giuridici tra organi pubblici e privati, ha riconosciuto il paesaggio come bene primario assoluto, prevalente rispetto a qualunque altro interesse. Ce lo ha ricordato (a noi distratti da altri temi e impegni) la piccola agenzia ambientalista AK/News che riporta il sito giuridico Lexambiente, specializzato nelle banche dati di sentenze che hanno a che fare col diritto ambientale, oggi molto sviluppato (Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato ecc.). Peccato solo che il sito sia poco pratico come banca-dati da consultare: nei titoli delle sentenze trovate dal motore interno di ricerca non ci sono le date, e perciò è molto difficile o impossibile condurre una qualsiasi ricerca cronologica. Abbiamo dovuto affidarci casualmente a Google, che ci ha portato sul sito del Gruppo di Intervento Giuridico, per trovare rapidamente la sentenza n.2222 del Consiglio di Stato che ci interessava, riguardante il ricorso d’una società edile contro una sentenza del Tar ligure sulla approvazione d’un progetto urbanistico operativo che prevedeva nuove edificazioni all’interno di una villa con parco protetto. Ma quello che ci interessava di questa sentenza è la motivazione.

Infatti nella motivazione della sentenza n.2222 del giugno 2014 del Consiglio di Stato (estensore cons. Umberto Realfonzo), il più alto organo di giurisdizione amministrativa scolpisce dei concetti giuridici fondamentali, tra cui spicca la prevalenza giuridica assoluta della tutela del Paesaggio e i “piani paesaggistici” generali, su tutte le norme particolari o locali, compresi i piani urbanistici e i particolari piani di sviluppo economico, “urbanizzazioni” o “valorizzazioni”, emanati da Stato, Regioni e Comuni, e i piani urbanistici operativi dei Comuni e perfino degli Enti di gestione delle Aree protette:

«Come è noto – si legge nella motivazione della sentenza – sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto” (Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183), in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379).

«In tale quadro, va riportato il terzo comma dell’art. 145, del d.lgs. n.42/2004, per cui “Le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

«Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 13/09/2012 n.4875; Consiglio di Stato sez. IV 29/07/2003; Consiglio di Stato sez. IV 3/05/2005 n. 2079; n. 4351 Consiglio di Stato sez. V 24/04/2013 n. 2265; Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186).

«Il piano paesaggistico costituisce infatti una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione (come affermò Benedetto Croce, quale Ministro della Pubblica Istruzione, nella relazione di presentazione della prima legge del 1920 in materia: “… il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria…”)». (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222),

Questi principi sono ormai un punto fermo del nostro Ordinamento, e in questo senso è orientata la giurisprudenza costituzionale e amministrativa costante (si vedano per tutte, le sentenze: Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183; Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327; Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265; Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4875;Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2079; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2005, n. 1186; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 3512; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 1997, n. 553; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 450; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873). (Segnalazione e massimario a cura di F. Albanese sui due siti citati).

Come commentare una sentenza che cita la stupenda, concreta raffigurazione del Paesaggio come l’identità stessa della nostra Nazione, e rappresentazione fisica della Patria? In quanto al potere prevalente del Diritto o della giustizia nella nostra vita, noi amanti della Natura sappiamo ormai che – purtroppo o per fortuna – non saranno i cittadini o i politici a salvarla o a ridurre i danni all’ambiente e alle nostre stupende città d’arte, ma saranno probabilmente i giudici.

Un tempo si diceva che il Liberalismo era intrinsecamente legato alla uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E noi sappiamo bene come il Diritto, se ben interpretato da giudici coscienziosi, imparziali e onesti, è il pacifico ma severo “braccio armato” contro le prepotenze e gli attentati ai diritti di libertà, anche quelli “pubblici”, come sono il godimento delle bellezze naturali e artistiche, il piacere che dà una foresta, un paesaggio montano o marino non contaminato, un’opera d’arte. Però sono diritti e piaceri che non riguardano solo l’individuo, ma anche l’intera cittadinanza, la collettività.

Anche in Natura, anche per il Paesaggio, non c’è libertà senza limiti, quindi senza diritti, facoltà, doveri, divieti, cioè senza Diritto.

IMMAGINE: Paesaggio naturale in Italia (Irpinia).

AGGIORNATO IL 24 NOVEMBRE 2014


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